Statuto
Art. 1) – Costituzione e sede
È costituita ai sensi della Legge 21 agosto 1991 n.266 una libera associazione di volontariato, democratica e senza scopo di lucro, denominata GenitoriChe con sede provvisoria in via Pierpaolo Pasolini 24 – Fiano Romano.
La sede potrà essere trasferita con delibera dell’assemblea.
L’associazione inoltre potrà istituire o chiudere sede secondarie con delibera del Consiglio Direttivo
Art. 2) – Scopi dell’Associazione
L’Associazione persegue finalità di utilità sociale, di promozione e stimolo culturale. Essa infatti si propone di creare e incentivare un confronto tra i genitori per evidenziare e tutelare i diritti dei bambini intesi come soggetti attivi.
A tal fine, l’Associazione individua e propone nuovi modelli e strumenti che permettano e facilitino la realizzazione di iniziative e progetti tesi al mondo dell’infanzia e della cultura sociale in generale. In particolare l’Associazione si propone di sostenere e/o appoggiare propri o altrui progetti purché rientranti nelle finalità dell’Associazione. L’Associazione si impegna altresì a dare giusta e opportuna informazione sui progetti adottati, sul loro avanzamento e conclusione tramite il sito www.genitoriche.org e/o qualsiasi altro strumento utile.
L’Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui sopra, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, e comunque non in via prevalente.
Per il perseguimento dei propri scopi l’Associazione potrà avvalersi di collaboratori esterni e di corrispondenti scientifici (ossia di esperti o di operatori culturali), previa delibera del Consiglio Direttivo.
Art. 3) – Risorse economiche
Il patrimonio iniziale dell’Associazione, all’atto della sua costituzione, ammonta ad €190. Oltre a ciò, l’Associazione vive di:
a) quote associative versate ogni anno dai propri soci;
b) proventi di iniziative sociali;
c) sovvenzioni dello stato o di enti pubblici o privati
d) proventi della vendita di pubblicazioni di cui l’Associazione stessa si dovesse
rendere editrice.
L’Associazione può inoltre ricevere lasciti, donazioni, o liberalità, che comunque nonne vincolino l’operato e non ne distorcano le finalità.
Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impegnati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.
L’esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e si chiude il trentun dicembre di ogni anno.
Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo, redige il bilancio e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei Soci entro il mese di aprile dell’anno successivo.
Art. 4) – Soci
Sono ammessi a far parte dell’Associazione come membri effettivi tutti coloro – sia persone fisiche sia giuridiche – che condividendone gli scopi accettino il presente statuto e si impegnino ad osservarlo.
Ogni socio per iscriversi dovrà impegnarsi a versare la quota annua di associazione.
Il Consiglio Direttivo è tenuto a curare l’annotazione dei nominativi dei Soci in un apposito Libro dei Soci.
I soci hanno diritto a partecipare alla vita culturale dell’Associazione e ad essere tempestivamente informati su tutte le iniziative ed attività che l’Associazione stessa sarà in grado di promuovere attraverso il sito www.genitoriche.org.
Ogni socio potrà dare inoltre suggerimenti ed indicazioni al Consiglio Direttivo, nonché, previa delibera del Consiglio stesso, farsi a sua volta promotore di iniziative che rientrino tra gli scopi associativi.
I soci, purché in regola con il pagamento della quota annuale di iscrizione, possono intervenire all’Assemblea con diritto di voto ed hanno inoltre libero accesso alla consultazione degli atti sociali.
I partecipanti alla costituzione della associazione sono soci fondatori.
Tutti i soci godono degli stessi diritti e sono assoggettati agli stessi doveri.
le prestazioni fornite dai soci sono a titolo volontario e gratuito e non possono essere retribuite. ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti, preventivamente stabiliti dal cd.
Art. 5) – Dimissioni o esclusioni da Socio
La qualità di Socio si può perdere: per recesso (dimissioni) o per esclusione.
Il recesso prima della scadenza della tessera annuale da parte dei Soci deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione, ma non comporta la restituzione della quota associativa versata per l’anno in corso.
L’esclusione può avvenire per insolvenza nel versamento delle quote annuali di iscrizione (dopo un anno di mancato versamento) o per grave violazione degli scopi sociali o per fatti gravi che abbiano arrecato pregiudizio morale o materiale all’Associazione.
L’esclusione dei Soci è in ogni caso deliberata dal Consiglio Direttivo. Prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al Socio gli addebiti mossigli, consentendogli diritto di replica.
Il Socio receduto od escluso, e gli eredi del Socio deceduto, non hanno diritto alla restituzione delle quote associative versate, né hanno alcun diritto sui fondi comuni dell’Associazione.
Art. 6) – Quote associative e decorrenza delle iscrizioni
Le quote associative sono determinate di anno in anno dal Consiglio Direttivo dell’Associazione.
Le iscrizioni a Socio ordinario decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno in cui la domanda di iscrizione è stata accolta.
L’iscrizione è impegnativa per l’anno in corso e verrà rinnovata per l’anno successivo con il versamento della quota sociale.
Art. 7) – Organi sociali
Sono organi dell’Associazione:
a) L’Assemblea dei Soci;
b) Il Consiglio Direttivo;
c) Il Presidente;
d) Il Vicepresidente;
e) Il Segretario;
f) Il Tesoriere.
Art. 8) – L’Assemblea dei Soci.
L’assemblea dei Soci è ordinaria o straordinaria. Essa è costituita da tutti i soci. Ogni socio, purché in regola con il pagamento delle quote associative, ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta. Ciascun socio può essere portatore di un massimo di tre deleghe.
L’assemblea dei soci è presieduta di diritto dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, da un Presidente dell’Assemblea eletto preliminarmente dai presenti.
L’Assemblea delibera sempre a maggioranza semplice dei votanti. In caso di parità di voto è determinante il voto del Presidente dell’Assemblea.
L’Assemblea ordinaria ha il compito:
a) di nominare i membri del Consiglio Direttivo
b) di fissare le direttive di massima per l’attività dell’Associazione
c) di deliberare impegni finanziari a carico dell’Associazione per la realizzazione
delle attività proprie dell’associazione stessa
d) di approvare il bilancio preventivo e consuntivo
e) di deliberare l’eventuale trasferimento
Essa è costituita legalmente in prima convocazione dalla metà più uno degli Associati e in seconda convocazione da qualunque numero dei partecipanti.
L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno a cura del Presidente dell’Associazione entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale ed ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno i due terzi del Consiglio Direttivo o da almeno un quinto degli associati a mezzo di comunicazione scritta.
L’Assemblea Straordinaria ha la competenza sulle seguenti materie:
a) modifiche e aggiunte dello Statuto
b) scioglimento dell’Associazione.
Essa è costituita legalmente in prima convocazione dai due terzi più uno degli Associati, e in seconda convocazione dalla metà più uno degli stessi.
Le convocazioni delle Assemblee dei Soci, Ordinarie o Straordinarie, debbono avere luogo per iscritto, tramite sito, mail o altro, e deve essere comunicata a tutti i Soci con almeno quattordici giorni di anticipo rispetto alla data prevista per la riunione. La convocazione dovrà contenere l’ordine del giorno e l’indicazione dell’eventuale seconda convocazione.
Di ciascuna Assemblea viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante. Detto verbale dovrà essere trascritto sul Libro dei Verbali d’Assemblea.
Le delibere dell’Assemblea obbligano conformemente tutti gli associati.
Art. 9) – Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal segretario e dal Tesoriere.
I membri del Direttivo restano in carica tre anni, sono rieleggibili e non possono essere retribuiti.
Tutte le prestazioni svolte dalle cariche elettive dell’associazione sono a titolo gratuito, potranno essere rimborsate solo le spese effettivamente sostenute per l’adempimento della carica e opportunamente documentate secondo i parametri stabiliti per tutti i volontari dal Consiglio Direttivo.
Al Consiglio Direttivo compete:
a) l’attuazione delle delibere dell’Assemblea
b) la promozione di tutti gli atti e delle iniziative necessarie per il raggiungimento delle finalità dell’associazione
c) la formulazione di un programma annuale di attività
d) La predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo dell’Associazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
e) La determinazione delle quote annuali di iscrizione
f) L’ammissione dei nuovi soci
g) L’accertamento dei motivi implicanti l’eventuale esclusione di un associato
h) L’ordinaria amministrazione.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente (o in sua assenza dal Vicepresidente). Esso assume le proprie delibere con una maggioranza dei due terzi.
La convocazione delle riunioni del Consiglio Direttivo deve avvenire con un anticipo di almeno cinque giorni, salvo casi di particolare urgenza, per cui ammesso un anticipo fino a ventiquattro ore.
Di ogni riunione viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante. Detto verbale dovrà essere trascritto nell’apposito Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo.
Art. 10) – Il Presidente e il Vicepresidente
Il Presidente e il Vicepresidente dell’Associazione vengono nominati dall’Assemblea dei soci. Entrambi restano in carica sino alla scadenza o decadenza del Consiglio Direttivo e sono rieleggibili.
Al Presidente compete:
a) convocare e presiedere le Assemblee Ordinarie e Straordinarie dei Soci;
b) convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo;
c) curare l’attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea;
d) rappresentare l’Associazione presso terzi;
e) rappresentare l’Associazione in ogni giudizio, e avanti qualsiasi giurisdizione
nazionale o sopranazionale;
f) aprire, unitamente al Tesoriere, conti correnti bancari e/o postali;
g) nominare procuratori alle liti o ad negozia;
h) assumere, in caso di improrogabile necessità o urgenza, decisioni in nome del Consiglio Direttivo, con l’obbligo di richiederne la ratifica entro e non oltre 15 giorni;
i) nominare eventualmente un Vicepresidente tra i membri del Consiglio Direttivo.
L’eventuale Vicepresidente sostituisce il Presidente ogni qual volta questi sia impossibilitato o impedito all’esercizio delle sue funzioni.
Art. 11) – Il Tesoriere
Il tesoriere è nominato dall’Assemblea dei Soci, rimane in carica sino alla scadenza o decadenza del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.
Egli ha il compito della gestione amministrativa dell’Associazione, della tenuta della contabilità e della gestione della cassa. A lui spetta inoltra riscuotere od emettere assegni od altri titoli in genere, pagare e quietanzare fatture, ed eseguire tutte le opportune ed occorrenti operazioni finanziarie.
Art. 12) – Il Segretario
Il Segretario è nominato dall’Assemblea dei Soci, resta in carica sino alla scadenza o decadenza del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile Egli ha il compito della gestione organizzativa dell’Associazione.
Egli cura, inoltre, la tenuta e l’aggiornamento del Libro dei Soci, del Registro dei volontari, del Libro dei Verbali delle Assemblee, e del Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo.
Art. 13) – Durata ed eventuale scioglimento dell’Associazione
La durata dell’Associazione è illimitata. In caso di scioglimento dell’Associazione il patrimonio verrà devoluto ad altre associazioni operanti in settore identico, analogo o affine, o a fini di pubblica utilità.
Art. 14) – Norme Generali
Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile e alle norme di legge vigenti in materia.